Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 2 Febbraio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; mentre dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. Con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

In sintesi

Scuola

Casistiche

DAD e misure anticovid-19

Dell’infanzia

fino a 4 casi di positività

Didattica: prosegue in presenza

dal quinto caso di positività

Didattica: sospesa per cinque giorni

scuola primaria

fino a quattro casi di positività

Didattica: prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Misure anticovid: test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dal quinto caso

Didattica:

- prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo;

- prosegue in DAD per 5 giorni per tutti gli altri.

Misure anticovid: utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni per coloro che proseguono in presenza.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

con un caso di positività tra gli alunni

Didattica: prosegue per tutti in presenza;

Misure anticovid:  utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti.

Con due o più casi di positività tra gli alunni

Didattica:

-prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo;

- DAD per 5 giorni per tutti gli altri.

- Misure anticovid: utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni per coloro che continuano in presenza.

 

Novità si registrano anche in tema di Green Pass. Infatti le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Infine sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.