Covid-19: il green pass rafforzato diventa illimitato
A cura della redazione
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 2 Febbraio
2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito
del sistema educativo, scolastico e formativo.
In particolare, si modificano le regole per la gestione
della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in
Italia.
Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le
attività proseguono in presenza; mentre dal quinto caso di positività, le
attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si
continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di
mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al
decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al
COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o
autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale
da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno
effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con
l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di
età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale
integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con un
caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza
con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. Con
due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che
hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza
con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le
attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
In sintesi
Scuola |
Casistiche |
DAD
e misure anticovid-19 |
Dell’infanzia |
fino a 4 casi di positività |
Didattica: prosegue in presenza |
dal quinto caso di positività |
Didattica: sospesa per cinque giorni |
|
scuola primaria |
fino a quattro casi di positività |
Didattica: prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherina
FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al
COVID-19. Misure anticovid: test antigenico rapido o autosomministrato o
molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. |
Dal quinto caso |
Didattica: - prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o
che hanno effettuato la dose di richiamo; - prosegue in DAD per 5 giorni per tutti gli altri. Misure anticovid: utilizzo di mascherine FFP2 da parte di
docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni per coloro che
proseguono in presenza. |
|
Scuola secondaria di primo e secondo grado |
con un caso di positività tra gli alunni |
Didattica: prosegue per tutti in presenza; Misure anticovid: utilizzo
della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. |
Con due o più casi di positività tra gli alunni |
Didattica: -prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o
che hanno effettuato la dose di richiamo; - DAD per 5 giorni per tutti gli altri. - Misure anticovid: utilizzo di mascherine FFP2 per dieci
giorni per coloro che continuano in presenza. |
Novità si registrano anche in tema di Green Pass. Infatti le
certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia
senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla
terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il
completamento del ciclo vaccinale primario.
A coloro che provengono da
uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta
guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto
come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai
servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa
effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare
(validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia,
sempre previa effettuazione di un tampone.
Infine sono eliminate le restrizioni previste nelle zone
rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
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