COVID-19: dal 1° luglio nessuna tutela economica per i lavoratori fragili
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2622 del 30 giugno 2022, ha chiarito che, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili ex art. 26, c. 2, D.L. 18/2020 (L. 27/2020) assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
Allo scopo, si ricorda che l’art. 17 del D.L. 221/2021 (L. 11/20229) aveva stabilito la proroga al 31 marzo 2022 della tutela di cui al citato c. 2 dell’art. 26 del D.L. 18/2022, relativo all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
L’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 24/2022 (L. 52/2022) ha ulteriormente prorogato la suddetta tutela al 30 giugno 2022, modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.
La norma in argomento precisa, infatti, che la proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 17, c. 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”.
Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma e acquisito il parere del Ministero del Lavoro, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’art. 10 in argomento, rinviando al c. 2 dell’art. 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In aggiunta, come già precisato, la norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale.
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