Il Ministero del lavoro, con la circolare 28/05/2018 n.10, facendo seguito al decreto interministeriale 17/01/2018 recante l’aggiornamento delle norme tecniche per la costruzione dei ponteggi, ha reso noto che le istanze di rinnovo dell’autorizzazione dovranno essere inoltrate entro il 15 giugno p.v. al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Più precisamente, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero del lavoro apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del   D.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

In merito alle istanze di rinnovo presentate prima dell’emanazione della circolare 10/2018, il Ministero precisa che le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine sopra citati.

L’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018.

Infine, conclude la circolare, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.