La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11223 del 29 maggio 2015, ha stabilito che commette violazione della privacy il datore di lavoro che utilizzi – oltre all’informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità all’impiego di un lavoratore – ulteriori dati sensibili (come, ad esempio, un’anamnesi da cui emerge l’informazione relativa all’HIV).
Nella fattispecie in esame, una lavoratrice lamentava la detenzione, da parte del Circolo didattico presso cui era in servizio come insegnante, di copia integrale del verbale relativo all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta dell'interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità; documento contenente, oltre alla valutazione medico-legale circa l'inidoneità all'impiego, altri suoi dati personali relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché informazioni anamnestiche, tra cui quella relativa all'infezione da HIV.
Per quanto ancora interessa, già il Garante, con provvedimento del 24.9.2009, aveva evidenziato che il Circolo didattico, in ottemperanza al quadro normativo vigente, stante l'inutilizzabilità dei dati sensibili dell'interessata contenuti nella documentazione trasmessagli dall'organo di accertamento sanitario, avrebbe dovuto astenersi da ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati in questione, ad eccezione dell'informazione relativa alla valutazione medico-legale effettuata, adottando ogni misura idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità, senza pregiudicare la prosecuzione del procedimento nel quale era legittimamente coinvolto.