La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 14/04/2005 n.C-341/02, ha deciso che gli Stati membri nel fissare la paga base che deve essere corrisposta a un lavoratore distaccato nel proprio territorio, non possono non tener conto degli elementi aggiuntivi come la tredicesima e la quattordicesima che vengono inclusi e corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro stato membro. Devono quindi essere riconosciuti come componenti della retribuzione minima tutte le maggiorazioni e i supplementi che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito. Invece non devono essere tenuti in considerazione i premi e le maggiorazioni che modificano il predetto rapporto, quali: i premi di qualità, i premi per lavori in condizioni disagiate, faticosi, pericolosi, ecc..