Corte di Cassazione: chiarimenti sui permessi Legge 104/1992 e l’abuso degli stessi
A cura della redazione
Con l'Ordinanza n. 26417 del 10 ottobre 2024, la Corte di Cassazione torna a esprimersi sull’uso dei permessi concessi ai sensi della Legge 104/1992, concentrandosi in particolare sui casi di abuso degli stessi. La sentenza, che nasce dal caso di un dipendente licenziato per presunto uso improprio di tali permessi, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti e le modalità di fruizione del congedo per l'assistenza ai familiari disabili.
Assistenza non limitata alla presenza domestica
Uno dei punti centrali della pronuncia riguarda la definizione di “assistenza” ai sensi della Legge 104. La Corte ha sottolineato che l’assistenza non deve essere interpretata in modo restrittivo, come semplice presenza fisica presso l’abitazione del familiare disabile. L’assistenza può comprendere una serie di attività che, pur non svolgendosi esclusivamente in casa, sono funzionali al benessere della persona con disabilità.
I limiti dell’abuso dei permessi
L'abuso dei permessi si verifica quando il lavoratore li utilizza per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati concessi, ovvero per scopi personali che non hanno alcuna relazione con l’assistenza al familiare. La Cassazione ha chiarito che il concetto di “assistenza” deve essere inteso in senso ampio, e che l’utilizzo dei permessi in difformità dalle modalità previste può costituire un abuso, giustificando il provvedimento disciplinare.
Permessi su base giornaliera, non oraria
Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione degli orari di assistenza. La Corte ha stabilito che non rappresenta un abuso dei permessi l'assistenza prestata in orari non perfettamente coincidenti con il turno di lavoro del dipendente. Ciò perché i permessi della Legge 104 hanno una base giornaliera e non oraria. Questo significa che il lavoratore, nell’arco della giornata in cui fruisce del permesso, può organizzare la propria assistenza anche in momenti che non corrispondono esattamente all'orario di lavoro, purché la finalità assistenziale sia rispettata.
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