La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, “TUSIC”), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990.
La Consulta individua la censura della norma nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, che fissando l’obbligo di motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche “che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, viene inteso quale principio generale, “diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa”. Anche la Corte riconosce il radicamento dell’obbligo di motivazione negli artt. 97 e 113 Cost., come già evidenziato dalla difesa dello Stato, ma, ciononostante, anziché concludere – come ci si sarebbe aspettato – per una sentenza interpretativa di rigetto che confermasse l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione, decide per una sentenza di accoglimento e di parziale incostituzionalità della norma. In primo luogo la Consulta sottolinea che la norma vanifica “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa (…) che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa”, peraltro con riferimento a un provvedimento, la sospensione, “non soltanto a carattere discrezionale”, ma anche dotato “di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario”. In secondo luogo la pronuncia annotata segnala che “la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”, con ciò evidentemente mostrando di non fare propria la differenza fra un provvedimento amministrativo ordinario, adottato al termine di una istruttoria più o meno complessa, e un provvedimento cautelare, come la sospensione appunto, che, per aver senso ed effettività, deve essere adottato dopo un accertamento contraddistinto da brevità e immediatezza.
Chiaramente detta motivazione dovrà essere sintetica e non esigerà quel carattere di dettaglio che potrà pretendersi soltanto a seguito del verbale conclusivo degli accertamenti, posto che la motivazione obbligatoria del provvedimento non può essere confusa con i motivi che ne legittimano l’adozione e deve concretizzarsi nella attuazione della sua funzione giuridica che è di consentire un controllo di correttezza, di coerenza e di logicità del decisum contenuto nel provvedimento. Infine, si tenga presente che, proprio per effetto delle ragioni giustificative della sentenza n. 310/2010 della Corte costituzionale, i provvedimenti di sospensione andranno valutati ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (inserito dall’art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15), secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Pertanto, anche qualora la motivazione fosse ritenuta comunque insufficiente, ma il provvedimento sarebbe stato oggettivamente quello concretamente da adottarsi, non sarà possibile annullarlo.