Coronavirus: un protocollo d'intesa con i sindacati per la sicurezza dei luoghi di lavoro
A cura della redazione
Il Governo ha reso noto che il 14 marzo 2020 è stato siglato con i sindacati e le associazioni di categoria, il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede una serie di misure volte a tutelare i lavoratori, dal contagio da coronavirus, che continuano a prestare la loro attività nelle aziende che sono rimaste aperte. L'accordo siglato assicura la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria in atto. Tutte le parti sociali e i ministri competenti sono già al lavoro per elaborare questo testo sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico. Le aziende che avranno necessità di tempo per adeguarsi a queste misure di cautela potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni approfittandone per sanificare le aree. Sarà consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il governo, nella consapevolezza dello sforzo considerevole che stanno compiendo i lavoratori, ha il dovere morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza. Sono tredici i punti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In sintesi: - Obbligo di informare i dipendenti e chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle Autorità, consegnando o pubblicando all'ingresso depliants contenenti informazioni tra qui l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. - Possibilità di sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. - disciplinare le modalità di accesso in azienda di fornitori o personale esterno, individuando procedure di ingresso, transito e uscita.
- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. - obbligare le persone presenti in azienda ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e mettere a disposizione idonei mezzi detergenti. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. - disporre che l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi venga contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. - disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dove è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working. - favorire orari di ingresso e/o uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelel zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- disporre che gli spostamenti all'interno del sito aziendale siano limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni datoriali. - Gestire la persona sintomatica in azienda. In particolare, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personal. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 e collabora per la definizione degli eventuali «contatti stretti». - disporre che la sorveglianza sanitaria prosegua rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute.
- costituire un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSA e del RLS.
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