Coronavirus: la CIG in deroga per le cooperative lombarde
A cura della redazione
Confcooperative Lombardia, con la nota prot. n. 223 del 13/03/2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della CIG in deroga, così come previsto dall’accordo quadro della regione Lombardia dell11/03/2020, da parte delle cooperative con unità produttive nella regione.
Infatti quelle con sede in Lombardia, ma unità produttive o dipendenti residenti / domiciliati in Emilia Romagna e Veneto si deve fare riferimento agli accordi in materia di CIGD di queste regioni.
In via principale tra le cooperative sono potenziali destinatarie di CIGD le realtà con meno di 6 dipendenti.
Anche le cooperative con tra i 6 e i 15 dipendenti che accedono al FIS, ma con il solo assegno di solidarietà, ed hanno riduzioni di ore superiori al 60%, rientrano al momento alla CIG in Deroga, in assenza di provvedimenti nazionali diversi (nel merito invitiamo comunque a monitorare i provvedimenti delle prossime ore, anche di eventuale modifica al DL 9/2020).
Ai sensi della normativa vigente e dell’art. 16 del DL 9/2020, l’accordo sindacale è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l’accordo dovrà contenere una causale pertinente e potrà avere validità retroattiva dal 23 febbraio 2020.
Si specifica che una volta decorso il termine dei 5 giorni la cooperativa potrà presentare la domanda di CIGD.
Si ricorda che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi di cui ai provvedimenti relativi alla c.d. “zona rossa” (8 comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo) sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.
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