Confprofessioni, sul proprio sito internet, ha ricordato che in Regione Lombardia è stato sottoscritto l’accordo quadro 11/03/2020 sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi, definito dalla Regione e dalle parti sociali lombarde per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid-19.

La misura riferita ai lavoratori autonomi per il momento è limitata ai soli residenti o operanti nei 10 comuni del lodigiano rientranti nella cosiddetta zona rossa.

Con riferimento al personale dipendente, invece, gli studi professionali potranno accedere agli ammortizzatori sociali, anche con retroattività a decorrere dal 23/02/2020, diversi in relazione alle dimensioni e alla collocazione della sede. In particolare:

gli studi professioni da 1 a 5 dipendenti, se in Zona Rossa, avranno diritto alla cassa in deroga senza accordo sindacale per riduzione di orario o sospensione a zero ore. E’ invece richiesto l’accordo nel resto della Lombardia.

Gli studi professionali da 6 a 15 dipendenti, se con sede in Zona Rossa, potranno fare richiesta di assegno ordinario FIS senza accordo sindacale. Con sede nel resto della Lombardia, avranno diritto alla cassa in deroga con accordo sindacale solo per sospensione a zero ore o riduzione dell'orario di lavoro superiore al 60%. Potranno fare richiesta di assegno di solidarietà FIS con accordo sindacale in caso di riduzione di orario fino al 60% del normale orario di lavoro.

Infine gli studi con oltre 15 dipendenti, se in Zona Rossa, potranno richiedere l’assegno ordinario FIS senza accordo sindacale. Nel resto della Lombardia potranno fare richiesta di assegno ordinario o di solidarietà FIS con accordo sindacale.

Gli ammortizzatori sociali approvati mercoledì vanno infatti ad aggiungersi alle iniziative promosse da Ebipro, che ha stanziato oltre 4 milioni di euro per gli studi.

Per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 5 punto 2 dell'Accordo, Confprofessioni Lombardia, FILCAMS-Cgil Lombardia, FISASCAT-Cisl Lombardia e UILTUCS Lombardia, hanno concordato la seguente modalità di richiesta:

-              I datori di lavoro che applicano il CCNL degli Studi Professionali del 17 aprile 2015 e che, per i motivi previsti dall’accordo, hanno dovuto ricorrere o ricorreranno a una riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa per i propri dipendenti, potranno richiedere la consultazione inviando il “Modello di richiesta” (scaricabile negli allegati) all’indirizzo PEC nordovest@pec.confprofessioni.eu

-              I modelli pervenuti al suddetto indirizzo saranno condivisi in tempo reale con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il successivo esame congiunto

 Esperita la procedura di esame congiunto (che avverrà in modalità telematica) o trascorsi 5 giorni lavorativi dall’invio del “Modello di richiesta” all’indirizzo PEC indicato senza essere stati convocati, come previsto dall’Accordo Quadro Regionale, i datori di lavoro potranno procedere con la presentazione della domanda telematica a regione Lombardia che non ha ancora reso note le modalità operative.

Resta fermo che le sospensioni o le riduzioni di orario possono avere comunque decorrenza dal 23 febbraio 2020 (o data successiva) per la durata massima di 1 mese (3 mesi per i 10 comuni dell’area rossa).