Coronavirus: in G.U. il DL che sostiene le imprese e i lavoratori
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 53/2020 è stato pubblicato il DL 2/03/2020 n.9 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che interviene non soltanto per agevolare coloro che risiedono o hanno sede legale o operativa nelle c.d. zone rosse o gialle, ma anche per fornire un concreto sostegno a livello nazionale, come il differimento dell’invio della CU e dei dati degli oneri detraibili e deducibili (come ad esempio le spese sanitarie, i mutui, le spese di istruzione, quelle per gli asili nido, ecc.) al 31 marzo 2020.
Invece è previsto lo slittamento dal 30 aprile al 5 maggio del termine per il rilascio del mod. 730 precompilato, mentre la consegna deve avvenire entro il 30 settembre.
L’art. 2 del decreto legge dispone che le persone fisiche o giuridiche, residenti o con sede legale od operativa al 21 febbraio 2020 (giorno in cui è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia) in uno dei Comuni della c.d zona rossa individuata dall’allegato 1 al DPCM 1/03/2020 (*) potranno fruire della sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo 21 febbraio – 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto della sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il DL 9/2020 richiama il DM 24/02/2020 con il quale il Ministero delle finanze ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, disponendo che la sospensione opera anche per quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Secondo l’art. 3 del DL 9/2020, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari opera anche per i professionisti, i consulenti del lavoro e i CAF che hanno sede od operano nei Comuni predetti, anche se le aziende ed i clienti per conto di cui operano, non hanno sede operativa nei citati territori.
I datori di lavoro che hanno unità produttive in uno dei Comuni della zona rossa possono presentare domanda per la concessione del trattamento CIGO o di assegno ordinario a carico del FIS, per i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, motivata da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza da coronavirus.
L’art. 14 prevede invece che le aziende che hanno in corso un trattamento di CIGS, previo decreto ministeriale di interruzione degli effetti di detto trattamento, possono richiedere la CIGO per un periodo non superiore a 3 mesi.
Si prevede anche la concessione di CIG in deroga (art.15) ai datori di lavoro, compreso quello agricolo, che hanno unità produttive site in uno dei Comuni della zona rossa, nonché a quelli che, pur non avendo sede in quei territori, hanno alla dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei comuni predetti e nei cui confronti non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
Nel caso in cui i datori di lavoro (esclusi quelli domestici) non rientrino in nel campo di applicazione dell’art. 15 del DL 9/2020, possono richiedere la CIG in deroga alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e comunque sino ad esaurimento delle risorse regionali accantonate a tale scopo.
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