Coronavirus: ammortizzatori sociali anche ai neoassunti
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 94/2020 è stato pubblicato il DL 8/04/2020 n.23, che tra le varie misure urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus, estende gli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
E’ quanto prevede l’art. 41 che dispone anche l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di cassa integrazione in deroga concessa dalle regioni alle imprese che non sono coperte dagli altri ammortizzatori per covid-19 (CIGO e assegno ordinario).
L’art.34 invece specifica che l’indennità di 600 euro prevista dall’art. 44 del DL 18/2020 è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria purché non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
Il DL 23/2020 interviene anche sul credito d’imposta per l’acquisto dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro riconoscendolo anche per le spese sostenute nel 2020.
Al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da covid-19, si prevede che i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati possano inviare per via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati (es: dottori commercialisti) la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, oltre alla copia del documento d’identità.
L’art. 23 prevede che i c.d. DURF necessari per accertare la regolarità in ambito di appalti rilasciati entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno p.v.
Sempre riguardo alle certificazioni, si prevede la proroga al 30 aprile o.v. della CU2020 (il DL 18/2020 aveva differito il termine al 31 marzo u.s.).
I versamenti nei confronti delle PA sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (il DL 18/2020 aveva previsto il differimento dal 16 marzo al 20 marzo).
Nessuna sanzione e niente interessi per mancato o insufficiente versamento degli acconti sull’IRPEF, IRES e IRAP se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (art.20).
Niente ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400 mila nel periodo d’imposta precedente a quello incorso alla data del 17 marzo u.s., ma solo se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare un’apposita autocertificazione e provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure in 5 rate mensili di pari import senza aggravio di sanzioni e interessi.
Infine l’art. 18 interviene nuovamente sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi. In particolare si stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, al sede legale od operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Sono inoltre sospesi per lo stesso periodo i versamenti Iva e dei contributi INPS e premi INAIL.
Medesima agevolazione è prevista anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. Però per questi la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi deve essere almeno del 50%.
Quanto detto vale anche per i soggetti che hanno intrapreso attività d’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
La sospensione dei soli versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, prescinde dal volume dei ricavi e dei compensi solo per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi.
I versamenti sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Non verrà rimborsato quanto già versato.
Lo stesso art. 23 fa salvo quanto già regolamentato dai previgenti decreti legge sul coronavirus. In particolare per le imprese del settore turistico-ricettive, le agenzia di viaggio e turismo e i tour operator la sospensione opera per il mese di aprile, come previsto dal DL 9/2020. Mentre per tutti i soggetti individuati dall’art. 61 del DL 18/2020 (teatri, sale concerto, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, bar e pasticcerie ecc.) la sospensione opera per i mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio oppure mediante rateizzazione (5 rate mensili di pari importo senza aggravio di sanzioni e interessi).
Invece per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive la sospensione vale fino al 31 maggio. I versamenti dovranno essere poi effettuati entro il 30 giugno (anche in questo caso in un’unica soluzione oppure 5 rate mensili).
Attenzione però a fruire illecitamente della sospensione dei contributi previdenziali e premi assicurativi. Infatti l’ultimo comma dell’art. 23 prevede che INPS e INAIL comunichino all’Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione affinché quest’ultima controlli il rispetto dei limiti di fatturato e dei corrispettivi.
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