Coronavirus: ai fini della CIGO è neutralizzato il periodo dal 23 febbraio all’11 marzo 2020
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 12/03/2020 n.1118, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione della CIGO e dell’assegno ordinario a carico del FIS concessi alle aziende interessate dai provvedimenti di sospensione o riduzione dell’attività dovuta all’emergenza coronavirus precisando che a tal fine sono state rilasciate nuove e specifiche causali.
In particolare viene precisato che le domande di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi: se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni della c.d. zona rossa (all.1 DPCM 1/03/2020); se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni predetti, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Viene confermato che la domanda di CIGO possa essere inoltrata all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Riguardo all’assegno ordinario, l’INPS ribadisce che può essere concesso alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti e precisa che spetta anche alle aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come ad esempio agenzie, filiali o succursali.
IL messaggio 1118/2020 chiarisce anche che il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e l’11 marzo 2020 è neutralizzato. Quindi il dies a quo dal quale far decorrere il termine di presentazione delle domande è l’11 marzo u.s. anche se gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività sono avvenuti prima.
Invece per gli eventi verificatisi dopo tale data i termini decorreranno dall’effettiva data di inizio della sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa.
In merito all’assegno ordinario viene precisato che unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità, in sostituzione della scheda causale, che consente di dichiarare tra l’altro che l’azienda o i lavoratori risiedono in uno dei Comuni della zona rossa.
L’INPS coglie l’occasione anche per fornire indicazioni sulla richiesta di CIGO per le aziende in CIGS che richiedono la sospensione di quest’ultimo ammortizzatore, nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
A tal fine deve essere utilizzata la causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.
La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.
Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.
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