Il Ministero del lavoro, con la nota del 30/05/2013, ha risposto all’interpello 17/2013 precisando che per il periodo antecedente l’entrata in vigore del DL 185/2008, le cooperative portuali, aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, non sono tenute a versare il contributo per la CIGS.
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ha infatti chiesto se fosse dovuta la contribuzione agevolata per la CIGS ex art. 9 L. 407/1990 anche per il periodo precedente l’entrata in vigore del DL 185/2008 (L. 2/2009) che ha introdotto una specifica indennità di mancato avviamento in favore dei lavoratori temporanei occupati dalle società cooperative.
Secondo il Ministero del lavoro nelle aziende che hanno solo lavoratori temporanei che fruiscono unicamente dell’indennità di mancato avviamento non trova applicazione il disposto di cui all’art.9, con riferimento alla contribuzione agevolata per la CIGS.
Ciò trova conforto nell’art.3, c.3 della L. 92/2012 che esplicitamente estende solo a decorrere dal mese di gennaio 2013 l’obbligo contributivo per la CIGS alle società derivante dalla trasformazione delle compagnie portuali.