Cooperative sociali: soggetti svantaggiati calcolati per teste e non in base all'orario svolto
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha precisato che la percentuale del 30% prevista dall’art. 4, c.2 della Legge 381/1991 dei soggetti svantaggiati che una cooperativa sociale deve occupare va determinata per teste e non in base alle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dalla risposta all’interpello 4/2008 con la quale erano state fornite indicazioni in merito al calcolo delle citata percentuale del 30% ed era stato precisato che il limite debba essere inteso quale media annuale dei lavoratori in forza, salvo diversa previsione da parte del legislatore regionale, anche in conformità alle più recenti normative comunitarie e nazionale che si riferiscono al parametro annuo per la verifica del requisito di PMI.
Secondo il Ministero del lavoro la Legge 381/1991 utilizza le locuzioni "persone svantaggiate" e "lavoratori della cooperativa" ai fini dell’individuazione della percentuale, senza far riferimento in alcun modo al criterio dell’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati; questo perché la finalità della Legge è quella di creare il più possibile opportunità lavorative per quelle persone che, a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove risieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
Riproduzione riservata ©