Cooperative sociali e rispetto della percentuale dei soggetti svantaggiati
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 03/03/2008 n.4, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che la percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati che devono essere presenti in una cooperativa sociale di tipo b) può essere garantita prendendo a riferimento un arco temporale che non può essere superiore a 12 mesi.
Infatti, spiega il Ministero, un'interpretazione più rigida del rispetto del limite percentuale del 30% comporterebbe l'irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati o l'obbligo di assumere altro personale svantaggiato anche se non necessario al fine di ristabilire il predetto rapporto percentuale.
Il riferimento al periodo annuale trova conferma anche in altre disposizioni dell'ordinamento statale, come ad esempio quelle relative alla determinazione del requisito della PMI, secondo cui l'unità di misura da prendere in considerazione è l'ULA, ossia l'Unità di lavoro-anno.
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