Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 1 del 24/01/2013, ha precisato che le cooperative possono ricorrere alla sospensione del rapporto di lavoro, al fine scongiurare eventuali licenziamenti, quando ricorrono cause di forza maggiore o circostanze oggettive oppure più in generale difficoltà temporanee, purchè le cause legittimanti la sospensione stessa siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo lo statuto.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dal fatto che la Legge 30/2003, modificando la Legge 142/2001, ha eliminato la previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi restando, viceversa, inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente al trattamento economico complessivo.
Ne consegue che il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori. Tale interpretazione risulta concorde con quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22816/2009.
In merito alla sospensione dei rapporti di lavoro, secondo il Ministero del lavoro, nel regolamento interno dovrebbero essere declinate anche inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione / rotazione del personale.