Cooperative: niente disoccupazione per i soci con contratto di lavoro intermittente
A cura della redazione

L’INPS con il messaggio 16 febbraio 2011, n. 3981 ha reso noto che i soci lavoratori subordinati di cooperativa possono svolgere la loro attività anche con un contratto di lavoro intermittente, ma restano esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Infatti spiega l’INPS ai sensi dell’art. 3 della Legge 142/2001 il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione (o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore rapporto di lavoro, di tipo subordinato o autonomo ovvero in qualsiasi altra forma (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). Per effetto di quanto previsto dalla stessa norma, dall'instaurazione dello stesso rapporto derivano i relativi effetti di natura previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla stessa legge.
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra peraltro anche il lavoro intermittente, che può quindi essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 34 del DLgs. 276/2003.
In tali casi la disciplina previdenziale applicabile va ovviamente desunta dal quadro giuridico complessivo.
Attualmente il riferimento principale è il DLgs 423/2001 che disciplina un meccanismo si graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali fissato per l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali da parte delle cooperative esercenti attività ex DPR 602/1970.
L’Istituto previdenziale richiama anche la circolare 33/2002 secondo cui le forme assicurative interessate dall’applicazione di queste nuove disposizioni sono quelle già previste dal DPR 602/1970 consistenti in: assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, assegno per il nucleo familiare, prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.
Per quanto riguarda la compilazione del flusso UNIEMENS, il messaggio INPS ricorda che i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e con i nuovi codici tipo contribuzione sotto
riportati:
- “G1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato. (Circ. n.17 del 8/3/2006).
- “H1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato. (Circ. n. 17 del 8/3/2006).
Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità, riferita ai lavoratori soci intermittenti a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l’elemento <DispIntermittenti> del flusso UniEmens.
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