Cooperative: per l’esenzione fiscale dell’anticipazione Naspi è necessaria anche l’autocertificazione
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 26/11/2021 n.178, ha precisato che il percettore NASPI che intende chiedere l’anticipazione dell’indennità per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, se vuole fruire dell’esenzione fiscale, deve allegare alla domanda di anticipazione un’autocertificazione attestante che l’intero importo percepito verrà destinato a tale finalità.
Come si ricorderà il DLgs 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
Inoltre la Legge 160/2019 ha stabilito che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa come sopra ricordato.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha disposto che i lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda di anticipazione i documenti di seguito elencati: attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la CCIAA, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative, stralcio dall’elenco dei soci e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva l’INPS precisa che in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente la prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI e che la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
Se il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
A tale ultimo riguardo, l’INPS fa presente, pertanto, che, nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sopra richiamato prevede inoltre che l’INPS non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI e provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
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