Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/06/2012 n. 10310, facendo seguito ad un precedente intervento (Circ. 4610/2012) in merito alla corretta individuazione dei CCNL stipulati dalla organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ha definito gli indici sintomatici della rappresentatività sindacale, tra cui vi rientra anche il numero dei verbali di revisione, il cui dato risulta verificabile presso il Ministero dello sviluppo economico.
Gli altri criteri per determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle Organizzazioni sindacali, sono: il numero complessivo delle imprese associate; il numero complessivo dei lavoratori occupati; la diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali) e numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.
Tenuto conto dei predetti indici, il Ministero del lavoro precisa che l’unico contratto che le cooperative di lavoro devono prendere in considerazione per individuare la base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 1 L. 389/1989, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, Legacoop e Confcooperative.
Pertanto le cooperative di lavoro che hanno adottato un CCNL diverso potrebbero vedersi richiedere dal personale di vigilanza in sede di verifica ispettiva le differenze retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa.