Il Mise ha adottato il decreto 17/02/2022 con il quale ha disposto che i finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi per un durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 12 anni, quindi 2 anni in più rispetto ai 10 anni originariamente previsti dal Decreto dello stesso Ministero del 4/01/2021.

Per comprendere la portata dell’intervento del Mise è opportuno richiamare la fonte normativa da cui tutto ha inizio ed in particolare l’art. 23 del DL 83/2012.

La disposizione è volta a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, in un quadro di sviluppo della nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

A tal proposito è istruito il Fondo per la crescita sostenibile presso il MISE, tra le cui finalità prevede interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.

In particolare per soddisfare tale finalità (art. 23, c.3-quater del DM 4/01/2021) possono essere concessi finanziamenti in favore delle piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione di questi interventi a sostegno delle imprese, il Mise si avvale di convenzioni con le società finanziarie.

La norma rimandava poi ad un decreto del Mise il compito di definire modalità e criteri di concessione, l’erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti.

L’attuazione è avvenuta con il citato decreto del 4/01/2021 che all’art. 5 ha disposto che le società finanziarie posso concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati tenendo conto di particolari limiti e condizioni.

E’ su questi limiti e condizioni che è intervenuto il decreto del Mise del 17 febbraio 2022 prevedendo che i finanziamenti hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 12 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni. In origine il DM del 2021 invece prevedeva una durata massima non superiore a 10 anni.

Inoltre il finanziamento deve essere di importo non superiore a 7 volte (in origine 5 volte) il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a 2,5 milioni di euro (in origine 2 milioni di euro).

Restano invece immutate le altre condizioni già previste dal DM 4/01/2021. In particolare i finanziamenti sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento.

Si ricorda infine che i finanziamenti sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti previsto dal DM 4/01/2021 (incluso il De minimis) e che le società cooperative beneficiarie rispettano la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.