Il Mise, con la nota n. prot. 5457 del 10/01/2020, ha precisato che i regolamenti delle cooperative non possono prevedere l’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio.

E’ questa in sostanza la conclusione cui giunge il Mise dopo aver ripercorso la disciplina contenuta nella Legge 142/2001, secondo cui il socio di una cooperativa oltre ad avere con quest’ultima un rapporto associativo è inoltre titolare di un rapporto di lavoro.

Secondo il Mise il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo associativo, con la conseguenza che la risoluzione di quest’ultimo per recesso o esclusione comporta anche l’estinzione dei rapporti di lavoro venendo meno il rapporto di collaborazione e fiducia fra le parti.

Discorso a parte merita la situazione inversa. Ossia la cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto associativo, ben potendo il soggetto partecipare alla vita dell’impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

Pertanto non è legittimo il comportamento dell’organo amministrativo che contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro provveda alla cancellazione del socio dal libro, in assenza di adeguate motivazioni.

Ciò non significa che in caso di reiterata inattività del socio, qualora dipenda da cause oggettive di impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso, non possa legittimamente escludere il socio, ma sarà necessario verificare le motivazioni collegate alla reiterata inattività del socio, al fine di stabilire se l’esclusione possa essere ritenuta legittima o meno.

Riguardo al caso dei licenziamenti collettivi, la nota ministeriale sottolinea che qualora ricorrano adeguate motivazioni supportate da riscontro fattuale e documentale, i soci interessati potranno essere considerati legittimamente esclusi anche prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio durante il quale sono stati licenziati ma comunque dopo un periodo di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, conclude il Mise, rimane salva la legittimità di adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro.

Ciò vale anche in caso di perdita dell’appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso un datore di lavoro diverso oppure in caso di dimissioni del socio.