Cooperativa: la decadenza della facoltà di impugnare la delibera di esclusione del socio non impedisce il ricorso contro il licenziamento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26/03/2019 n.8386, ha deciso che il lavoratore può proporre il ricorso avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, anche se sono ormai decorsi i termini per impugnare la delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.
Nel caso in esame una società cooperativa, a seguito di comportamenti tenuti dal lavoratore tali da incrinare il rapporto fiduciario, aveva deliberato il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa e contestualmente l’esclusione da socio della cooperativa.
In primo grado il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore socio dichiarando inefficace il licenziamento per violazioni procedimentali e condannando la cooperativa al pagamento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La società cooperativa si era rivolta alla Corte d’Appello la quale aveva accolto il reclamo riformando la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore socio. Infatti in assenza dell’opposizione alla delibera di esclusione dalla cooperativa, il socio lavoratore era incorso nella decadenza di cui all’art. 2533 c.c. da cui il difetto a ricorrere all’impugnazione del licenziamento, tenuto conto del nesso di interdipendenza che sussiste tra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro (Cass. 3836/2016).
Il lavoratore è così ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento già esistente secondo cui la comunicazione della delibera di esclusione del socio dalla società cooperativa deve avere un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni e queste possono coincidere con quelle che legittimano il licenziamento.
In merito al fatto che la mancata impugnativa della delibera di esclusione da socio comporta il difetto di interesse a veder dichiarata l’illegittimità del licenziamento, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 27436 del 2017 (ma anche n. 21566 e n. 21567 del 2018) secondo cui l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa, impedisce senz’altro di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore. E’ la tutela restitutoria ad essere preclusa dall’omessa impugnazione della delibera di esclusione del socio, mentre permane l’interesse a far valere l’illegittimità del recesso e del danno che ne consegue con diritto al risarcimento.
In conclusione, pur in difetto di opposizione ai sensi dell’art. 2533 c.c. alla delibera di esclusione del socio non è impedita l’azione di impugnativa del recesso dal rapporto di lavoro.
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