Il Ministero dell’interno, con la circolare n.7 del 1/06/2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alle convivenze di fatto regolamentate dalla Legge 20/05/2016 n.76, in vigore dal 5 giugno 2016, tra le quali che le certificazioni anagrafiche rilasciate dai Comuni devono essere conformi alla normativa contenuta nel D.lgs. 196/2003, garantendo quindi il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.

La circolare ha anche ricordato che spetta al notaio o all’avvocato, davanti al quale è stato stipulato dalle parti il contratto di convivenza, trasmettere quest’ultimo all’ufficio anagrafe del Comune di residenza dei conviventi per la relativa registrazione.

Più precisamente l’ufficiale dell’ufficio anagrafe dovrà tempestivamente procedere da un lato a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula del contratto, la data e gli estremi della comunicazione effettuata dal professionista e dall’altro lato assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.

L’ufficiale dell’anagrafe dovrà registrare anche la risoluzione del contratto di convivenza, qualora riceva dal professionisti uno dei seguenti atti: accordo delle parti; recesso unilaterale di una parte; comunicazione dell’ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra uno dei convieniti e un’altra persona e morte di una delle parti.