Convertito in Legge il Decreto sul Green pass nei ristoranti, nelle palestre e in piscina
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, con 189 voti favorevoli, 32 contrari e due astensioni, nella seduta del 15 settembre 2021, ha licenziato in via definitiva il DDL n. 2382 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105, recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 e la sicurezza delle attività sociali ed economiche, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Poiché il Senato non ha modificato il testo licenziato dalla Camera dei deputati, le novità rispetto al DL105/2021 rimangono quelle presenti nel DDL uscito dalla prima aula del Parlamento.
Viene elevata da 9 mesi a 12 mesi la durata della validità della certificazione verde rilasciata a seguito della somministrazione del vaccino contro il Covid-19.
In particolare il termine di 12 mesi decorre dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
La medesima validità di 12 mesi viene riconosciuta anche al certificato verde inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato hanno contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2.
In merito ai servizi di ristorazione si prevede che l’obbligo non sussiste per le attività svolte all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Non è richiesto il green pass neppure per gli accessi nei centri termali quando questi sono necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.
Tra i casi in cui invece è obbligatoria la certificazione verde sono state aggiunte le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
Si prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni per il mancato possesso del green pass si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Il DDL prevede anche che l’utilizzo del green pass deve essere previsto esclusivamente con legge dello Stato. Ne consegue che non possono essere introdotti obblighi se non per espressa disposizione normativa.
L’accesso con green pass nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte degli accompagnatori dei pazienti, viene esteso anche ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici. Inoltre, salva l’oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutata dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.
Sempre in merito alle strutture sanitarie, si prevede che nel rispetto delle misure anticovid e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.
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