È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Tra le novità, si segnala che, attraverso la modifica dell’allegato1 al D.L. 83/2020 (L. 124/2020), sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, non otre lo stato di emergenza:

  • l’obbligo, per i datori di lavoro del settore privato, di comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del Lavoro;
  • la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile semplificato anche senza accordi individuali.

È stato, inoltre, modificato l’art. 68, D.L. 18/2020 (L. 27/2020), secondo cui dovranno essere effettuati, entro il 31 gennaio 2021, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 31.12.2020 (la precedente scadenza era il 15.10.2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010. Sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Modificato, infine, anche l’art. 152, D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Slitta, pertanto, all’1.1.2021, la ripresa degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 31.12.2020) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza (art. 152, D.L. 34/2020, mod. dalla L. 159/2020, di convers. del D.L. 125/2020).

La sospensione riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’INPS eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità (INPS, messaggio 2479/2020): NASpI; DISCOLL; Disoccupazione Agricola; Anticipazione NASpI; TFR del Fondo di Garanzia; Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà); Malattia e maternità.