Il Senato della Repubblica, nella seduta del 15/07/2015, ha approvato in via definitiva il ddl n. 1993 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

L'articolo 1 interviene in merito alla rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi), dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione della perequazione automatica per i predetti trattamenti pensionistici. Considerato che il ripristino della rivalutazione automatica avrebbe un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha optato per la restituzione parziale, modulata attraverso quote variabili: resta ferma la perequazione al cento per cento per i trattamenti di importo inferiore o pari a tre volte il minimo. La rivalutazione è riconosciuta nella misura del quaranta per cento per le pensioni pari a quattro volte il trattamento minimo; nella misura del venti per cento per le pensioni pari a cinque volte il minimo, nella misura del dieci per cento per le pensioni inferiori a sei volte il minimo. Non è invece riconosciuta alcuna perequazione per i trattamenti di importo superiore a sei volte il minimo. 

La Legge di conversione riserva 1.020 milioni di euro per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. E’ stato inoltre incremento da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca. 

Viene poi estesa al 2015 la possibilità per le imprese di stipulare contratti di solidarietà di tipo difensivo, stanziando 140 milioni di euro. 

Il nuovo art. 6 reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto prevedendo che si intendono per "lavoratori attualmente in servizio" quelli che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

Infine il provvedimento interviene sull'articolo 1, comma 30, della L. n. 190 del 2014 al fine di prevedere che il finanziamento bancario, al quale possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere con risorse proprie la quota maturanda di TFR che i lavoratori hanno richiesto di percepire, sia assistito automaticamente dal privilegio generale di cui all’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile e non più dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario. Viene disposto inoltre che l'atto di finanziamento e le formalità ad esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto siano esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.