La Camera dei deputati, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia al DDL di conversione in legge, con modificazioni, del DL 21/2022 che modifica l’art. 2 sui buoni carburante ai dipendenti prevedendo che la cessione possa essere fatta non solo dalle aziende, come previsto originariamente dalla norma, ma in generale da tutti i datori di lavoro privati, ampliando così l’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Tra le altre novità introdotte in sede di conversione, rispetto al testo del DL 21/2022, si segnalano le seguenti che interessano il mondo del lavoro:

Proroga delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico (art.10-ter) – viene differito al 30 settembre 2022 il termine delle autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 (L. 176/2020), salvo disdetta dell'interessato. Si può fruire della proroga previo pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane.

Proroga degli incentivi per le aziende agricole colpite dal sisma del 2012 (art. 10-quater) – viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Ampliato il periodo tutelato del professionista affetto da covid-19 (art.12-bis) – viene anticipata al 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina di cui all’art. 22-bis del DL 41/2021 che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall'infezione da Covid-19. In breve la sospensione dei termini che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, trova applicazione non più soltanto ai casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore del citato DL 41/2021, bensì anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Staffetta generazionale e Fondi di solidarietà bilaterali (art. 12-ter) – si prevede che i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS possano assicurare, in via opzionale, il versamento mensile dei contributi previdenziali, nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi tre anni, purché i datori di lavoro contestualmente assumano i lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. La norma prevede anche che i datori di lavoro devono versare un contributo straordinario per finanziare la citata opzione di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo.

Somministrazione di lavoro (art. 12-quinquies) – viene differita dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 l’art.31, c. 1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Comunicazione contratto d’opera (art. 12-sexies) – la norma specifica che la comunicazione preventiva all’ITL del lavoro autonomo occasionale non riguarda le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n.233, per le quali essa è, invece, resa da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione prevede inoltre che le comunicazioni siano effettuate non più mediante SMS o posta elettronica'', ma, genericamente, ''mediante modalità informatiche''.

Assunzione privi di vista (art.12-septies) – la norma dispone che le definizioni “centralinisti non vedenti” e “centralinisti telefonici privi della vista” sono sostituite da “centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista”. Inoltre si prevede che i lavoratori non vedenti, assunti in conseguenza dell’obbligo di assunzione previsto per i centralini, per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore, siano computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie. Viene anche assegnato ai soggetti autorizzati ad installare reti pubbliche di comunicazione elettronica e telefonia il compito di comunicare l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportano l’obbligo di assunzione.

Ingresso lavoratori marittimi stranieri (art. 13-ter) – si prevede che i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Rispetto del contratto collettivo del settore edile per fruire dei benefici (art. 23-bis) – la norma prevede che la condizione secondo cui il riconoscimento di alcuni benefici è subordinato all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è riferita esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X del D.lgs. 81/2008.

Impiego di medici e operatori sanitari ucraini (art.34) – si prevede che professionisti interessati depositino presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Prolungamento termini iscrizione a ruolo (art.37-quater) – viene previsto che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta.