Sulla G.U. n. 224/2021 è stata pubblicata la Legge 125/2021 di conversione del DL 16/09/2021 n. 103, che tra le varie disposizioni prevede una serie di misure rivolte alle aziende in difficoltà economica di rilevante interesse strategico.

Più precisamente l’art. 3 concede un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale (DL 18/2020 - L. 27/2020) in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021  resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per GMO (salvo le deroghe: cessazione definitiva di attività, fallimento ecc.).

Non è dovuto il contributo addizionale.

Possono accedere al trattamento emergenziale anche le imprese che stanno fruendo della CIGS previa richiesta di sospensione di quest'ultima al Ministero del lavoro.

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 21 luglio 2021.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL 103/21”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria decorrenti da luglio 2021, comprese quelle per cui è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, dovevano essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

La Legge di conversione aggiunge l’Art. 3-bis al DL 103/2021 che destina, nell’ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell’accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 44 del DL 109/2018 (L. 130/2018).

Spetta ad un decreto interministeriale (Min.lavoro - MISE) definirne le modalità.

Si ricorda che con il concetto di supporto alla ricollocazione professionale si intende "l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività".

I servizi di supporto in esame possono essere svolti dalle agenzie per il lavoro autorizzate.

L’Art. 3-ter del DL 103/2021 modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

In particolare vengono fatti salvi gli effetti degli accordi aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest’ultimo, sono stati sottoscritti dall’associazione imprenditoriale alla quale è iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell’accordo provinciale).

Infine l’Art. 4 del DL 103/2021 estende al 2022 la disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 44 del DL 109/2018 (L. 130/2018).

Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di licenziamento.