La Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 2021, ha approvato in via definitiva, con 453 voti favorevoli e 42 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sul green pass nei luoghi di lavoro, nel testo identico a quello già licenziato dal Senato.

Tra le novità si segnalano le seguenti:

- Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell'obbligo del green pass compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (la FAQ del Governo aveva previsto diversamente). Per l'omessa informazione trova applicazione la sanzione da 400 a 1.000 euro.​

- i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (Il Garante privacy aveva previsto diversamente).

- riguardo alla possibilità per le imprese con meno di 15 dipendenti di stipulare un contratto a termine in sostituzione del lavoratore assente perché privo del green pass (dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata) viene specificato che i 10 giorni sono lavorativi e che possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2021 (non si parla più di una sola volta) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.​

- Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all'applicazione delle sanzioni, però la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (già prevista dalla FAQ del Governo, secondo la quale, dopo la prima verifica positiva, il lavoratore ha diritto a completare la giornata lavorativa anche qualora, nel corso di essa, scada la validità del certificato verde COVID-19).

- l'obbligo di possedere ed esibire il green pass, che trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di volontariato o di formazione, viene esteso anche ai discenti (es: gli studenti/allievi che svolgono un periodo di alternanza scuola e lavoro in azienda), anche sulla base di contratti esterni.

- si prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.