La Camera dei deputati, nella seduta del 16 dicembre 2021, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

Le novità di maggiore interesse sono le seguenti.

E’ considerato tempestivo e non determina quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio", il pagamento delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2020 e 2021.

Viene prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine, già previsto dall’articolo 42-bis, c.5, del DL n. 104/2020, per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del DL n. 34 del 2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework.

Si estende da 60 a 180 giorni (150 giorni nel testo originario) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Si prevede che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni fiscali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui all’art. 144 del DL 34/2020 non pagate entro il 16 settembre 20203, possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

Viene estesa all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, c. 1 DL 18/2020).

Viene reintrodotto per il periodo 22 ottobre 2021-31 dicembre 2021 il congedo parentale per lavoratori genitori di figli conviventi minori di 16 anni o di figli con disabilità grave per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza, dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente.

Si prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Viene previsto i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, siano differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate e non accolte sono considerate validamente presentate.

Viene previsto che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ogni lavoratore interessato.