La Commissione Finanza e Bilancio della Camera ha approvato un emendamento, in sede di conversione in legge del DL 112/2008, che prevede che, in caso di violazione dell'obbligo di motivazione, di forma scritta, nonché sulla proroga di durata originariamente pattuita, il giudice non potrà disporre più conversione del contratto a tempo indeterminato.
Il contratto dovrà considerarsi nullo, in applicazione dell'art. 1419 del cod. civ., e il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con una indennità pari da 2,5 a 6 mensilità.
Nell'emendamento approvato è previsto inoltre che le ragioni a motivazione del termine devono risultare determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una data certa, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.