Conversione DL semplificazioni: esclusione dell’appalto anche sulla base di presunzioni
A cura della redazione
Pubblicata sulla G.U. n. 228/2020 la Legge 120/2020 di conversione del c.d. Decreto semplificazioni (DL 76/2020), che tra le varie disposizioni prevede (art.8, c. 5) anche una modifica al D.lgs. 50/52016 (Codice degli Appalti) stabilendo che la stazione appaltante possa escludere un’azienda dalla procedura quando la stessa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o di contributi previdenziali e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, anche se non definitivamente accertata con sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Inoltre il provvedimento (art. 8, cc. 10 e 10-bis) dispone che la proroga della validità dei DURC di 90 giorni, già stabilita per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 dall'art. 103, comma 2, del DL 18/2020 (L. 27/2020), non è applicabile quando sia richiesto di produrre tale documento ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo DL semplificazioni. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento.
Il provvedimento di conversione del DL 76/2020 stabilisce (art.12), inoltre, che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sostitutive dell’atto di notorietà ovvero l’acquisizione di d’ufficio di dati e documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011.
Riguardo all’attività dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (art. 1-bis), viene esteso il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza dell'INL, ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza. Rientrano nel campo di applicazione della norma ad esempio quelli per l'impiego, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, degli infrasedicenni in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario oppure quello nel settore dello spettacolo che prevede la possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, con la determinazione (nell’ambito del provvedimento autorizzativo) dell’orario di decorrenza.
Inoltre si prevede che le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presupponevano finora la presenza fisica del richiedente, possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto, i quali consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati, e l'acquisizione della volontà espressa, e che, in tali ipotesi, il provvedimento finale o il verbale si perfezioni con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
Sempre riguardo all’INL, la norma stabilisce che la diffida, rivolta al lavoratore per il quale emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali, trovi altresì applicazione non solo per il datore di lavoro, ma anche per i soggetti che utilizzino le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
Al datore di lavoro, in alternativa alla facoltà di effettuare un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato, viene riconosciuta la possibilità di promuovere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il ricorso al direttore dell'Ispettorato territoriale che ha adottato l'atto.
Inoltre le norme prevedono che il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. La mancata ottemperanza della disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
L'art.16-quater prevede che, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie e nelle trasmissioni mensili, il dato relativo al contratto collettivo nazionale sia indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo e la relativa composizione definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e l'INPS.
Infine l’art. 37 prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020 al registro delle imprese, se non già comunicato in precedenza.
Inoltre le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Anche i professionisti devono comunicare il proprio domicilio digitale all’albo o elenco istituito con legge al Collegio o Ordine di appartenenza che devono obbligatoriamente curare il corretto aggiornamento e la disponibilità per le amministrazioni pubbliche dell’elenco riservato di tali domicili.
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
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