La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha affermato che in caso di trasformazione in sede giudiziale del rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato, la nuova disciplina di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 trova applicazione solo ai contratti di lavoro stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero dal 25 giugno 2015.
Si ricorda che l’art. 28 prevede che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In relazione ai giudizi pendenti relativi ai contratti precedenti al 25 giugno 2015, continua a trovare applicazione la pregressa disciplina di cui all’art. 32 della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro), che parametrava l’indennità all'ultima retribuzione globale di fatto.