Convenzione INPGI-ENPALS per regolarizzare le posizioni contributive
A cura della redazione
L'INPGI, con la circolare 22/12/2009 n.14, ha ricordato che il 22 dicembre u.s. è stata siglata con l'ENAPLS una convenzione per il trasferimento dei contributi indebitamente versati ai fini pensionistici per i giornalisti nell'uno o nell'altro ente. La convenzione era indispensabile poiché l'INPGI è un ente previdenziale privatizzato ai sensi del DLgs 509/1994 e quindi non può trovare applicazione l'art. 116 della L. 388/2000 che stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Spetterà poi all'ente previdenziale che ha ricevuto il pagamento errato trasferito le somme all'ente competente. L'Istituto previdenziale ricorda inoltre che non saranno applicate sanzioni civili purchè risulti che il versamento effettuato erroneamente all'Ente non competente sia caratterizzato dalla buona fede. Quest'ultima sussiste quando il datore di lavoro ha agito nella ragionevole convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente. Nel caso specifico dei giornalisti i contributi dovuti all'INPGI verranno considerati versati in buona fede all'Enpals solo se riferiti a soggetti dipendenti da aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo. Nel caso di aziende editoriali o radiotelevisive, la buona fede può eventualmente essere riconosciuta limitatamente ai casi di iscrizione retrodatata al Registro dei Praticanti da parte dei Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti, conseguente al susseguirsi di rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai 18 mesi, purché la richiesta di regolarizzazione intervenga entro 30 giorni dalla data del provvedimento di iscrizione dell'Ordine dei Giornalisti. Al di fuori delle fattispecie indicate, anche nel caso di richiesta di trasferimento della contribuzione da parte dell'ENPALS, l'INPGI applicherà le sanzioni civili previste per i casi di ritardato pagamento. I datori di lavoro, interessati alla regolarizzazione delle posizioni contributive dei propri dipendenti utilizzando la citata convenzione ENPALS/INPGI, dovranno presentare un'apposita istanza contestualmente ad entrambi gli Enti. In tale istanza dovranno essere indicati i dati anagrafici del dipendente, le retribuzioni mensili imponibili relative a tutto il periodo oggetto di trasferimento, l'eventuale presenza di periodi di aspettativa (maternità, congedi parentali, ecc.), il CCNL applicato e la relativa qualifica. L'INPGI ricorda infine che fino al 20 gennaio 2010 le aziende interessate alla regolarizzazione delle posizioni potranno accedere al beneficio della definizione agevolata delle inadempienze contributive per effetto del provvedimento di condono previdenziale adottato dall'Istituto con delibera n. 59 del 13/05/2009. In tal caso, l'istanza di condono dovrà essere presentata contestualmente a quella di trasferimento della contribuzione dall'ENPALS.