Il Ministero del lavoro, con la circolare 13/08/2008 n.11909, rispondendo ad un quesito ha precisato che la convalida da parte delle DPL in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, deve essere richiesta anche in caso di risoluzione consensuale del contratto.
Secondo il Ministero infatti il legislatore quando ha introdotto l'obbligo di convalida ha voluto tutelare la parte debole del rapporto di lavoro in caso di risoluzione anticipata.
La convalida in sostanza permette di accertare che la volontà del lavoratore di recedere dal contratto non sia stata in alcun modo sollecitata dall'esterno.
Pertanto questa interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui le dimissioni della lavoratrice siano state concordate con il datore di lavoro.