Controllo a distanza: solo il datore legittimato a chiedere l’autorizzazione
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L. 300/1970 nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non sia il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono, invece, riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.
La società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, ma la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata, più che da ragioni strettamente legate all’istante, da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest’ultimo.
Nei casi sopra citati, secondo l’INL, non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in oggetto, dovendosi concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto con le seguenti motivazioni: le motivazioni giustificatrici richieste dal c. 1 dell’art. 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto.
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