Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il Decreto 14 febbraio 2023, con l’approvazione dei modelli di verbale per l’effettuazione delle attività ispettive sulle imprese sociali e modifica del decreto 29 marzo 2022.

Cosa tratta?

Per introdurre l’argomento relativo ai controlli sulle imprese sociali è doveroso fare una premessa partendo dal D.lgs. 112/2017 che ha approvato la revisione della disciplina in tale ambito.

In base all’articolo 1 del citato decreto, per impresa sociale si intende, in termini generali, un’organizzazione privata che esercita, in via stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività (stakeholders).

Le cooperative sociali e i loro consorzi (legge n. 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato in G.U. il D.M. del 29 marzo 2022 relativo all'attività ispettiva sulle stesse imprese, il quale stabilisce che:

  • l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha la responsabilità delle ispezioni sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa, negli ambiti territoriali in cui siano presenti i loro uffici;
  • Il Ministero può avvalersi degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti;
  • La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Tali controlli, che hanno luogo almeno una volta l’anno, si differenziano dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli di competenza di altre amministrazioni; sono esercitati esclusivamente nell'interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti previsti dal D.lgs. 112/2017.

I controlli da effettuarsi sulle imprese sociali si possono suddividere in due macroaree:

1) Attività di controllo ordinario, volte ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 112/2017 (gestione amministrativo – contabile, effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ecc.)

Il controllo si conclude con la redazione del verbale e l’adozione di eventuali diffide (l’impresa deve adempiere entro i successivi 30 giorni) o senza rilievi se non vengono rilevate delle irregolarità. In caso di rilievi l’impresa deve regolarizzare da un minimo di 30 a un massimo di 90 giorni.

2) Ispezioni straordinarie volte, in particolare, a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa, la sussistenza dei requisiti, il regolare funzionamento dell’ente e svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.

Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse da controlli ed ispezioni decide di accogliere o meno le proposte pervenute fino al possibile provvedimento che dispone la perdita da parte dell’impresa della qualifica di impresa sociale.

Questo sistema di vigilanza viene attuato grazie al contributo che le imprese sociali sono tenute a versare, la cui misura varia in base al fatturato relativo all’anno precedente.

Il recente Decreto 14 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, ha modificato l'articolo 23, commi 1 e 7 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2022 e ha approvato i modelli di verbale per l'effettuazione delle attività ispettive descritte sopra sulle imprese sociali.

Quando entra in vigore

Il Decreto 14 febbraio 2023 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 31 Marzo 2023.

Indicazioni operative

Nel dettaglio le modifiche che riguarda l’articolo 23 del decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono le seguenti:

  • al comma 1 sono soppresse le parole “Entro il 30 giugno di ogni anno”;
  • al comma 7 il primo periodo è così modificato: “In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall’anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. Il medesimo è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24.”

Inoltre i modelli di verbale pubblicati, reperibili in questa pagina, sono:

  • verbale di controllo ordinario
  • verbale di ispezione straordinaria
  • Diffida a consentire il controllo
  • Verbale mancato controllo.

 

 

Si rimanda al Decreto 29 marzo 2022 e al Decreto 14 febbraio 2023 in allegato per tutti i dettagli.