L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 594 del 16 settembre 2021, ha chiarito che i controesodati di cui alla L. 238/2010, che siano iscritti all'AIRE alla data del 31.12.2019 e che beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati (in virtù dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 16, c. 4, D.Lgs. 147/2015), possono esercitare l’opzione ex art. 1, c. 50, L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021) e accedere alla misura stabilita dal decreto “Crescita”, che prevede un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile.

L'art. 5, c. 2-bis, del decreto “Crescita”, infatti, non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla L. 238/2010 ("controesodati").

Al contrario, risultano esclusi dalla citata opzione prevista dalla Legge di bilancio 2021:

1) gli sportivi professionisti;

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;

4) i cittadini extra-comunitari.