L'INPS,con il messaggio 20/11/2008, n. 26084, ha precisato che l'ulteriore quota di pensione derivante da contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo del bonus per il posticipo del pensionamento ex lege 243/2004 (scaduto il 31 dicembre 2007), deve essere determinata anche per gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza che non prevedono nell'ambito dei propri ordinamenti l'istituto del supplemento, quali il Fondo speciale per le Ferrovie dello Stato.
La quota di pensione avrà la stessa decorrenza della pensione ordinaria e dovrà essere determinata sulla base di tutta la contribuzione versata e/o accreditata successivamente alla decorrenza del bonus e precedentemente alla decorrenza della pensione.
All'atto della liquidazione della pensione, l'importo della quota di pensionamento andrà ad aggiungersi a quello della pensione maturato alla data di decorrenza del bonus, maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione, dando così luogo alla liquidazione di un'unica pensione.
L'INPS ricorda che né l'anzianità contributiva comprensiva dell'anzianità post bonus, né il nuovo importo della pensione comprensivo di tale ultima quota, subiranno abbattimenti in caso di superamento dei limiti massimi di anzianità contribuiva e/o degli importi massimi di pensione, previsti nei vari ordinamenti.