Contribuzione: la ricongiunzione non è più gratis
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 142 del 5 novembre 2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dalla legge n. 122/2010 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 e le conseguenze che si verificano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre gestioni pensionistiche.
Si precisa, in particolare, che, mentre in base alla vecchia normativa, la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici diversi dall’Ago avveniva a titolo gratuito per il contribuente (con esclusione dei periodi contributivi provenienti dalle gestioni autonome, artigiani, commercianti e coltivatori diretti), a decorrere dall’1.7.2010, in virtù dell’art. 12, comma 12, della legge n. 122/2010, la ricongiunzione di cui sopra avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sì la gestione di provenienza dei periodi interessati. Il contribuente sarà, in tal modo, tenuto al versamento di una somma pari al 50% della differenza tra l’importo dell’onere di ricongiunzione (secondo i criteri vigenti) e l’ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati.
Si sottolinea, da ultimo, che la nuova normativa non si applica a chi può far valer contributi INPS ed ENPALS (nella fattispecie, continuerà ad applicarsi, dunque, la disciplina di cui all’art. 16 del DPR n. 1420/1971).
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