L’INPS, con il messaggio n. 1193 del 28/03/2023, ha reso noto che in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurato nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori il modello AP 123.

L’Istituto previdenziale era già intervenuto sull’argomento con la circolare 129/2022 con la quale erano state fornite le indicazioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’INPS e con il Messaggio 3971/2019 per illustrare gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive, fornendo inoltre le istruzioni operative in ordine alle modalità di comunicazione delle informazioni legate allo status del lavoratore.

Il Messaggio conferma le istruzioni per la convalida dei modelli AP123 previste nel Messaggio 3499/2017 secondo cui le Sedi INPS devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dalle ITL. E’ dunque onere dell’interessato produrre i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro, mentre le Sedi Territoriali INPS provvedono, a mezzo PEC, a trasmetterli alle competenti ITL per la convalida.

Sul punto adesso l’INPS precisa che se non è possibile ottenere la convalida dell’ITL, le Strutture territoriali INPS confronteranno le retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta delle Strutture medesime all’ITL competente.