La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/10/2007 n.21446, ha deciso che ai fini della contribuzione previdenziale figurativa si deve tener conto degli aumenti retributivi dovuti in base al CCNL applicato dall'azienda, con esclusione delle progressioni di natura meritocratica.
Più precisamente secondo la Suprema Corte la contribuzione previdenziale figurativa spettante al lavoratore assente per fruizione  di aspettativa politica deve essere calcolata, in base all'art. 8 della legge 155/87, con riferimento alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

In sostanza i miglioramenti retributivi di cui si deve tenere conto sono quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E' escluso invece il riferimento ad eventuali progressioni di natura meritocratica.