Contribuzione e sostegno all'occupazione per il 2009
A cura della redazione
L'INPS, con circolare n. 60 del 21 aprile 2009, ha riassunto le principali disposizioni (tra proroghe e novità) in materia contributiva e di sostegno all'occupazione che, per l'anno 2009, interessano i datori di lavoro.
In sintesi:
- contributo IVS: aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data dell'01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITA' e CUAF. Tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% (27,57 + 4,43) cui deve essere aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'art. 1, comma 769, della L. 296/2006 e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento;
- contributi CIGS e mobilità: prorogati, fino al 31.12.2009, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento della contribuzione ex art. 9 della L. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione ex art. 16, comma 2, della L. 223/1991 (0,30), a partire dalla denuncia riferita al periodo di paga "gennaio 2009", senza soluzione di continuità rispetto all'anno 2008;
- disoccupazione involontaria: estesa, con effetto dal periodo di paga "gennaio 2009", l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici esercizi e da quelle private;
- contribuzione di mobilità: secondo l'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, la contribuzione di finanziamento dell'indennità di mobilità (0,30%) è determinata sull'imponibile contributivo e non più sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Quindi, a decorrere da gennaio 2009, le imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sono, comunque, tenute all'obbligo contributivo in argomento;
- lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti: la L. 2/2009 ha prorogato al 31.12.2009 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità di tali lavoratori, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità;
- assunzione di soggetti diversamente abili: il Ministero del Lavoro, con recente nota, ha precisato che ai datori di lavoro che, entro il 31.12.2007, hanno stipulato ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99, con il competente Servizio provinciale, convenzioni di inserimento lavorativo - con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della L. 68/99 mediante fiscalizzazione parziale o totale, per un periodo di tempo di una durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ad ogni lavoratore disabile assunto - deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all'ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione;
- ammortizzatori sociali in deroga: l'art. 7 ter, comma 7, della L. 33/2009 ha introdotto uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga;
- sgravi contributivi: prorogate, per il 2009, le agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (confermata la misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta). Prorogati anche, per il 2009, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'art. 34 sexies della L. 80/2006 (lo sgravio è fissato nel limite del 45% dei contributi ordinariamente previsti);
- regolarizzazioni: le aziende che, per il versamento della contribuzione di mobilità, non hanno potuto tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, possono regolarizzare la loro posizione entro il 16 luglio 2009 con le modalità indicate nella circolare INPS.
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