Contribuzione e collaboratori occasionali dei coltivatori diretti
A cura della redazione
L'art. 122 della legge 388/2000 ha previsto che i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali possano avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli avvalersi di collaboratori occasionali di parenti e affini entro il 5° grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
A tal fine l'INPS, con la circolare 18/10/2001 n.184, ha precisato che, relativamente agli adempimenti previdenziali e assistenziali, la collaborazione occasionale resa a titolo gratuito non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e pertanto non può essere assoggettata ad alcun tipo di contribuzione.