Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 40 del 15 maggio 2009, ha chiarito che anche l'Ente Ecclesiastico che svolge attività sociale di educazione ed istruzione può beneficiare dell'esonero CUAF di cui all'art. 23 della L. n. 33/1980, ove dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti e purché sussistano le condizioni normative di cui alla suddetta legge, per le quali trovano applicazione i criteri interpretativi dettati dalla circolare INPS n. 201/1989.
Ai sensi dell'art. 23 bis della L. n. 33/80, è ammesso l'esonero dalla contribuzione CUAF per gli istituti, enti ospedali  e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, nel rispetto di due condizioni: 1) tali soggetti non devono avere finalità di lucro; 2) gli stessi devono assicurare un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal DPR n. 797/1955.
L'INPS ha, quindi, fornito, con la circolare n. 201 i chiarimenti interpretativi necessari per l'accertamento dei requisiti di cui sopra. In particolare, in riferimento al primo aspetto, sono da ricondursi nel concetto di assistenza sociale tutte le attività, che nel quadro della sicurezza sociale, attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, ovvero di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, escluse solo le prestazioni economiche di natura previdenziale. In riferimento al secondo aspetto, per ciò che concerne il requisito dell'assenza di finalità di lucro, secondo l'Istituto, sono considerate non lucrative le attività prestate gratuitamente o a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate.