L’INPS, con la circolare n. 40 del 22 febbraio 2011, ha riepilogato le principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2011.
In particolare, si segnala:
-    Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data dell’1.1.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITA’ e CUAF (art. 27, comma 2-bis, L. n. 30/1997). Tali datori di lavoro dovranno aumentare, a partire dal periodo contributivo “gennaio 2011”, l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali, ovvero della misura residua, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1, comma 769, della L. n. 296/2006;
-    Proroga al 31.12.2011 dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 1, comma 32, Legge di stabilità 2011). I datori di lavoro in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della L. n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga “gennaio 2011”, senza soluzione di continuità rispetto all’anno in corso;
-    A decorrere dall’1.8.2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2, comma 49, della L. n. 191/2009 in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo (art. 1, comma 45, Legge di stabilità 2011);
-    Proroga, al 31.12.2011, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità (art. 1, comma 32, Legge di stabilità);
-    Proroga, a tutto il 2011, della possibilità, per l’impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, comma 33, Legge di stabilità);
-    Possibilità di prorogare, per il 2011, gli ammortizzatori sociali in deroga già disposti nel 2010, con riduzione dal 10% al 40% della misura dei trattamenti (art. 1, comma 30, Legge di stabilità).