Contributo di mobilità: la prescrizione decorre dalla data di scadenza
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 124 del 20 settembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime di prescrizione del contributo di mobilità ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 (abrogato dall’1.1.2017 per effetto dalla L. 92/2012).
Innanzi tutto, l’INPS ricorda che, con le sentenze n. 30699/2017, n. 672/2018 e n. 28605/2018, la Corte di legittimità ha ritenuto che gli oneri previsti dall'articolo 5 in commento hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della L. 335/1995.
Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto.
Le disposizioni di cui all’art. 5, c. 4, della L. 223/1991, lette in combinato disposto con quelle del DI 142/1993, prevedono che il versamento del contributo possa avvenire in un’unica soluzione o in trenta rate mensili. Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.
Le successive rate dovranno essere versate secondo le scadenze delle successive denunce contributive.
Il dies a quo del termine di prescrizione deve essere quindi individuato secondo le disposizioni da ultimo richiamate.
In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all’INPS la volontà di avvalersi del pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l’obbligo contributivo in questione costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento.
Le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Conseguentemente, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’INPS non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione.
Infine, si precisa che, nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa, ai sensi dell’art. 2941 c.c., finché il dolo non sia stato scoperto.
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