A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS che non hanno altra copertura previdenziale, passa dal 13% al 14% (di cui lo 0,5% destinato al fondo maternità e assegni familiari).
Il contributo era stato originariamente previsto nella misura del 10% dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95. Successivamente la legge Finanziaria 1998 (L. 449/97) e la legge Finanziaria 2000 (L. 488/99) hanno stabilito l'aumento di un punto percentuale ogni biennio sino a raggiungere il 19% nel 2014 (pari all'aliquota prevista per gli artigiani ed i commercianti).
Pertanto per l'anno 2002 l'aliquota passa al 13,5% a cui si aggiunge lo 0,5% destinato al fondo maternità e assegni familiari.
Rimane invece invariata al 10% l'aliquota per coloro che pur essendo iscritti alla gestione separata INPS hanno un'altra copertura previdenziale.
Si ricorda che rimane invariata la ripartizione dell'onere contributivo tra committente e collaboratore. In particolare al committente spettano i 2/3 del contributo dovuto (ossia il 9,33% dal 2002) ed al collaboratore 1/3 del dovuto (ossia il 4,67% per il 2002).
La legge 335/95 aveva inoltre stabilito l'esonero dal versamento contributivo, per un periodo quinquennale (ossia fino al 31 marzo 2001 per i soggetti senza altra copertura previdenziale, ovvero il 30 giugno 2001 per tutti gli altri) a favore di coloro che avevano più di 65 anni di età o compivano tale età durante il predetto periodo. Pertanto coloro che continuano l'attività dopo i 65 anni o si iscrivono alla gestione speciale avendoli già compiuti, adesso sono obbligati a versare il 10% oppure il 14% a seconda che abbiano o meno altra copertura previdenziale. Per chi invece si è avvalso dell'agevolazione transitoria e continua a lavorare l'esonero è riconosciuto anche dopo.