L’INPS, con la circolare 28/05/2021 n.79, ha fornito alcune precisazioni in merito al versamento del contributo forfetario dovuto dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell’art. 103 del DL 34/2020, tra le quali che il pagamento è dovuto anche per i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tra le tipologie di contratto di lavoro subordinato che il datore di lavoro può sottoscrivere per l’assunzione dei lavoratori oggetto dell’istanza di emersione, c’è anche l’apprendistato. Tuttavia, il contratto di apprendistato può essere riferito esclusivamente ai rapporti di lavoro con decorrenza successiva alla data di invio della istanza di regolarizzazione.

Considerato che una quota del contributo forfettario è a titolo contributivo, la contribuzione forfettaria può essere versata esclusivamente con riferimento ai periodi che si collocano entro il quinquennio rispetto alla data di presentazione dell’istanza, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale.

In merito alle istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari, con il versamento del contributo forfettario, il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; per il suddetto periodo i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.

Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

A titolo esemplificativo, se il datore di lavoro ha dichiarato che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato il giorno 27 marzo 2020 e l’istanza di emersione è stata inoltrata il giorno 2 agosto 2020, il contributo forfettario sarà dovuto per il periodo dal 27 marzo 2020 al 2 agosto 2020 e sarà pari a 1.800,00 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse o a 936,00 euro nei settori dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Dal giorno 3 agosto 2020, invece, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione effettivamente dovuta.

L’INPS evidenzia che il contributo forfettario non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla presentazione delle istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, in attesa della definizione della procedura finalizzata alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

Con la precedente circolare 101/2020 l’Istituto previdenziale aveva precisato che i datori di lavoro, che hanno presentato più istanze di emersione afferenti a lavoratori non domestici (non deve trattarsi, quindi, di collaboratori domestici o badanti), devono chiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di una apposita matricola aziendale per i lavoratori diversi dagli operai agricoli con data di inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza di emersione. Sul punto adesso l’INPS precisa che la posizione contributiva o la matricola, riferite, rispettivamente, agli operai agricoli o agli altri lavoratori, dovrà essere aperta con decorrenza dal 19 maggio 2020.

Nei flussi mensili dedicati all’emersione dovranno essere indicati esclusivamente i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato un’istanza di emersione. Non devono essere indicati i rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extracomunitari dopo che questi abbiano presentato l’istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 del predetto articolo 103.

In particolare, il datore di lavoro può assumere un cittadino extracomunitario, che ha presentato richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, presentando la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa, indicando nella tipologia del permesso di soggiorno "In attesa di permesso". In tali casi è sempre dovuta la contribuzione ordinaria dall’inizio del rapporto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo forfettario.

I datori di lavoro che hanno inoltrato istanze di emersione afferenti a operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati sono tenuti, tra gli altri, anche agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di TFR.

L’INPS precisa, inoltre, che qualora il datore di lavoro risulti già titolare di altre posizioni contributive, ai fini della verifica del requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, si dovranno conteggiare tutti i lavoratori in forza al codice fiscale del datore di lavoro, compresi i lavoratori oggetto dell’istanza di emersione.

Infine, dato che l’articolo 103, comma 6, del D.L. n. 34/2020 prevede che, nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza, l’INPS evidenzia che nel caso in cui l’istanza di emersione abbia ad oggetto un rapporto di lavoro già in essere, nei casi di inammissibilità o di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione secondo le caratteristiche contributive proprie del settore di inquadramento, calcolata sulle retribuzioni contrattuali, a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro, oltre alle sanzioni civili.

Ciò vale anche nell’ipotesi di attività di lavoro subordinato svolta da lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, come statuito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010.